LE CESSIONI D’AZIENDA E IL REATO DI SOTTRAZIONE FRAUDOLENTA AL PAGAMENTO DI IMPOSTE

LE CESSIONI D’AZIENDA E IL REATO DI SOTTRAZIONE FRAUDOLENTA AL PAGAMENTO DI IMPOSTE

Anche le cessioni d’azienda finalizzate a sottrarre garanzie all’Erario integrano il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.
Lo scrive a chiare lettere la Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 3011 del 20 gennaio 2017, con cui specifica cosa debba intendersi per “atto fraudolento” in relazione alla condotta prevista dall’art. 11 D.Lgs. 74/2000 che punisce “chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sull’iva ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva”.

La Corte, infatti, enuclea un elenco di condotte idonee a rappresentare ai terzi una realtà (la riduzione del patrimonio del debitore) non corrispondente al vero, tra cui la messa in atto, da parte degli amministratori, di più operazioni di cessione di aziende e scissioni societarie simulate finalizzate a conferire ai nuovi soggetti societari immobili, costituendo tale condotta, allorchè messa in atto da parte del contribuente debitore, uno stratagemma artificioso tendente a sottrarre, in tutto o in parte, le garanzie patrimoniali alla riscossione coattiva del debito tributario.
La rilevanza penale della condotta si estende naturalmente al comportamento di tutti coloro che concorrano, a vario titolo, all’attuazione delle suddette operazioni e quindi anche a professionisti e consulenti.

Il delitto si configura anche qualora, successivamente alle cessioni d’azienda, il contribuente assolva al proprio onere contributivo, poichè la fattispecie di cui all’art. 11 D.Lgs. 74/2000, configurandosi come reato di pericolo, non tutela tanto il diritto di credito del Fisco bensì la garanzia generica dei beni dell’obbligato.

 

Avv. Cristiana Viganò

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