NESSUN DORMA: SUL TITOLO ESECUTIVO STRAGIUDIZIALE IL GE DECIDE SULLA VALIDITÀ DELLA FIDEIUSSIONE

NESSUN DORMA: SUL TITOLO ESECUTIVO STRAGIUDIZIALE IL GE DECIDE SULLA VALIDITÀ DELLA FIDEIUSSIONE

Ci imbattiamo sempre più frequentemente in esecuzioni forzate contro i Fideiussori sulla base di un titolo stragiudiziale.

In sostanza capita che il Fideiussore abbia rilasciato la propria garanzia all’interno di un mutuo stipulato davanti ad un Notaio e che il creditore ritenga di procedere direttamente all’esecuzione forzata contro il Fideiussore sulla base del contratto ricevuto dal Notaio, il quale atto, ai sensi dell’art.474 cpc n.3 è titolo esecutivo.

È una scelta pienamente legittima, ove chiaramente l’obbligazione di garanzia sia determinabile.

Accade tuttavia, ed è questo il motivo per cui ritengo di scrivere queste brevi note, che di fronte al titolo esecutivo stragiudiziale, il GE in sede di opposizione all’esecuzione da parte del Fideiussore (615 cpc), si ritenga incompetente a decidere in merito alla validità della Fideiussione, in relazione ai diversi motivi che supportano l’opposizione.
Il GE spesso ritiene che il sia suo unico compito sia di portare il titolo all’esecuzione, senza indagarne la validità ed efficacia, a meno che il Fideiussore non faccia valere rilievi successivi alla formazione dello stesso, come ad esempio il pagamento dell’importo dovuto.

Trattasi di errore nel decidere.

Giova quindi ricordare che il procedimento di opposizione all’esecuzione si atteggia in modo differente a seconda che l’opposizione si instauri nei confronti di un titolo di formazione giudiziale (ad esempio una sentenza) oppure contro un titolo a formazione stragiudiziale (come nel caso ti titolo esecutivo costituito dall’atto notarile).

Con riferimento ai titoli esecutivi stragiudiziali non assume alcun rilievo la distinzione tra eventi estintivi anteriori e posteriori al processo di formazione del titolo, non esistendo limiti e preclusioni derivanti dallo svolgimento di un precedente giudizio.
Ne consegue che in Fideiussore in sede di opposizione all’esecuzione può opporre tutte le eccezioni che avrebbe potuto sollevare contro il creditore, se questi avesse agito in sede di cognizione anziché esecutivamente.

Ne deriva quindi che nelle ipotesi in cui il Fideiussore si debba difendere da un’esecuzione fondata su titolo esecutivo stragiudiziale, potrà opporre in sede di opposizione all’esecuzione tutte le eccezioni inerenti la nullità per contrarietà alla normativa antitrust, nonché tutte le eccezioni di nullità previste dalla normativa a difesa del Consumatore.

È infatti nella fase dell’opposizione all’esecuzione in quest’ultima ipotesi (titolo esecutivo stragiudiziale) che si apre la cognizione sulla validità ed efficacia della titolo e quindi sulla validità ed efficacia della Fideiussione.

A questo proposito segnalo quindi Cassazione n.21293 del 2011 che affronta esaustivamente la questione.

Sempre più il GE in questa fase storica è al centro della tutela del Fideiussore.
🎼 Nessun Dorma 🎼

Avv. Gladys Castellano