LA RISCOSSA DELL’ART.1957 C.C.: SI APPLICA ANCHE AL CONTRATTO AUTONOMO DI GARANZIA

LA RISCOSSA DELL’ART.1957 C.C.: SI APPLICA ANCHE AL CONTRATTO AUTONOMO DI GARANZIA

Nota a Tribunale di Firenze 11.06.2019 estensore Massimo Maione Mannamo

Con la sentenza in commento il Tribunale di Firenze sottopone a revisione critica l’orientamento maggioritario della Cassazione che considera non applicabile al contratto autonomo (ossia alla garanzia a prima richiesta e senza eccezioni) l’articolo 1957 c.c., la quale norma subordina il diritto del creditore ad agire nei confronti del garante alla tempestiva (6 mesi) E preventiva azione giudiziale contro il debitore principale.

Il Giudice di Firenze con ragionamento lineare:

in primis sottolinea l’arbitrarietà della ricostruzione giurisprudenziale che, in tema di contratto autonomo, considera sufficiente a evitare la decadenza in parola il semplice invio di una diffida stragiudiziale.

Il ragionamento sul punto del Giudice toscano è volto a mettere in luce come l’articolo 1957 cc oneri il creditore non solo a coltivare le proprie istanze verso il debitore principale ma anche a continuarle. 

Il continuare, come correttamente riferito in sentenza, è di certo incompatibile con l’invio di una mera istanza stragiudiziale, che al massimo potrebbe essere intesa come una coltivazione dell’azione nei confronti del debitore, ma in nessun modo può essere intesa come “continuazione” della stessa istanza.

In secondo luogo il Tribunale fa un ulteriore passaggio molto interessante, perché mette in luce come non vi sia alcuna incompatibilità logica e giuridica tra una garanzia a prima richiesta e senza eccezioni e l’onere a carico del creditore di perseguire giudizialmente il debitore principale, poiché detto onere non snatura la causa della garanzia autonoma.

E infatti così stabilisce il Tribunale: 

Invero, la clausola a semplice richiesta (o a prima chiesta), unitamente a quella senza opporre eccezioni, possiede l’attitudine a rendere il contratto stipulato tra le parti funzionalmente indirizzato a fornire al soggetto garantito l’indennizzo pattuito a fronte dell’inadempimento da parte del debitore principale, precludendo al garante di avanzare qualsiasi eccezione rispetto al rapporto di valuta.

La autonomizzazione dei rapporti tra garante e garantito da una parte, e tra debitore e garantito dall’altra, è pertanto piena sotto il profilo dell’assenza di accessorietà, tanto che il garante non avrà alcuna diritto di attingere a vicende e fatti intercorsi tra garante e debitore per paralizzare la semplice richiesta avanzata da garante.

In altri termini, l’art. 1957 cc, nel caso in questione, non riverbera alcun effetto sulla divisata autonomia dei rapporti, ma incide esclusivamente sulle modalità di azione del creditore garantito, imponendogli un onere di agire giudizialmente contro il debitore quale presupposto per l’escussione della polizza che continuerà- malgrado il richiamo alla norma codicistica, e una volta assolto dal garantito tale onere- ad essere contratto autonomo qualificato dalla possibilità per il garantito di escutere la polizza a semplice richiesta: intesa, tale ultima locuzione, come preclusione per il garante di opporre eccezioni relative al rapporto di valuta”.

Inutile dire che la decisione in commento rappresenta una svolta innovativa nella materia.

Correttamente infatti il Tribunale toscano ha sottolineato che non vi sia alcuna incompatibilità tra la causa del contratto autonomo e l’onere imposto al creditore, perché l’autonomia della garanzia e il 1957 cc operano su due piani diversi.

Il garante rimarrà privo delle facoltà di opporre eccezioni relative al rapporto garantito e il creditore avrà il preciso onere, per giovarsi della garanzia, di iniziare e continuare le proprie istanze nei confronti del debitore principale.

La riscossa dell’articolo 1957 cc che in ogni modo il creditore vuole “aggirare” (non a caso la sua deroga è una delle clausola del famigerato modello ABI delle fideiussioni), ma che rappresenta un baluardo della difesa dei diritti del Garante sia autonomo sia “accessorio”.

Avv. Gladys Castellano

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Tribunale Firenze 11.06.2019

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