L’ART. 1957 CC SI APPLICA A TUTTE LE GARANZIE (fideiussione e contratto autonomo)

L’ART. 1957 CC SI APPLICA A TUTTE LE GARANZIE (fideiussione e contratto autonomo)

Commento alla sentenza del Tribunale di Ragusa del 28.03.2019 (consultabile sul sito www.fideiussioninulle.it sezione sentenze in ordine cronologico).

Ancora un Tribunale, questa volta della Sicilia, revoca un decreto ingiuntivo emesso nei confronti di un fideiussore per effetto dell’infruttuoso decorso del termine decadenziale, di cui all’art. 1957 cc, il quale, come noto, obbliga il creditore a iniziare e proseguire le proprie istanze giudiziali nei confronti del debitore garantito entro 6 mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale, al fine di potersi giovare anche della garanzia.

Il Tribunale, nella persona della Dottoressa Rosanna Scollo, espressamente stabilisce che:

L’art. 1957 cc si applica sia alle garanzie qualificabili come fideiussioni sia alle garanzie che venissero sussunte – a seguito di interpretazione del Giudice – nella fattispecie del contratto autonomo.

Il Giudice con motivazione lungimirante (la sentenza è di oltre un anno fa e la Cassazione che si è pronunciata in proposito è di quest’anno) precisa che la disposizione di cui alla predetta norma codicistica costituisce espressione di un’esigenza di protezione del garante, esigenza che prescinde da qualsiasi valutazione in ordine all’esistenza o meno di un vincolo di accessorietà tra la garanzia e il rapporto sottostante, accessorietà che, come noto, contraddistingue la fideiussione rispetto al contratto autonomo.

La norma di cui all’art. 1957 cc, secondo il condivisibile ragionamento del Giudice, risponde all’esigenza di non esporre a tempo indeterminato il garante all’eventuale azione esecutiva del creditore. 

La sentenza è importante perché si consolida l’orientamento giurisprudenziale, che era già del Tribunale di Firenze e  della Cassazione (sentenze entrambe commentate e reperibili sul sito www.fideiussioninulle.it), che vede applicare la decadenza di cui all’articolo 1957 cc anche al contratto autonomo, essendo la norma espressione di un principio di correttezza e buona fede nei rapporti contrattuali tra garante e creditore.

Avv. Gladys Castellano