LA COSTANZA PAGA MA NON TUTTI HANNO LA FORZA ECONOMICA PER ESSERE COSTANTI

LA COSTANZA PAGA MA NON TUTTI HANNO LA FORZA ECONOMICA PER ESSERE COSTANTI

Abstract: 5 Giudizi per ottenere la restituzione di 14.000 euro, ma anche per leggere una chiara esposizione sul rapporto tra giudicati nel giudizio tributario attinente le obbligazioni solidali.

Segnalo ai Colleghi Tributaristi questa sentenza della Commissione Tributaria Regionale stesa dal Presidente Labruna Salvatore che affronta alcuni temi di interesse in tema di giudicato.

Il rapporto processuale che porta alla pronuncia:

Una società immobiliare veniva raggiunta da una cartella di pagamento recante maggiori imposte di registro e ipocatastali conseguenti a 4 cessioni immobiliari effettuate nel 2004.

La società in questione rimaneva inerte al momento della ricezione degli avvisi di liquidazione, mentre i privati acquirenti, coobbligati in solido ex art. 57, c.1, d.P.R. 131/1986 impugnavano ciascuno il proprio avviso dinanzi alla Ctp di Milano.

Al momento della notificazione della cartella, la società, onde non subire i costi dell’esecuzione, provvedeva al pagamento e contestualmente impugnava la cartella, opponendo il giudicato esterno (“di riflesso”) relativo ai coobbligati in solido, nel frattempo vittoriosi ciascuno nella propria impugnazione. 

In primo e secondo grado alla società veniva negato l’annullamento della cartella e la restituzione degli importi corrisposti, sull’assunto che il pagamento di quanto portato dalla cartella avrebbe precluso l’impugnazione, in quanto non effettuato “con riserva”.

In Cassazione la sentenza di secondo grado veniva cassata e veniva stabilito il principio di diritto per cui il pagamento di una cartella non può mai definirsi spontaneo.

Al fine di far applicare il principio sancito dalla suprema Corte e ottenere quindi la restituzione di quanto pagato e delle spese legali sostenute, la società riassumeva il giudizio dinnanzi alla Commissione regionale. 

Nel frattempo l’Ufficio provvedeva ad annullare in autotutela la cartella, dandone atto al momento della costituzione in giudizio.

Seguiva decreto presidenziale con cui inaudita altera parte veniva dichiarata la cessazione della materia del contendere a spese compensate.

La società provvedeva a riassumere negando che fosse cessata la materia del contendere e finalmente con la sentenza allegata viene sancito il diritto della società a vedersi restituite le somme portate dalla cartella e riconosciute le spese processuali dei giudizi necessari ad ottenere giustizia.

La sentenza del Dott. Labruna

La sentenza in commento, oltre a lasciarsi apprezzare perché costituisce la fine di un’Odissea, è altresì molto pregevole perché fa chiarezza sul rapporto tra giudicati per l’ipotesi di obbligazione solidale.

Estratto della Sentenza

Una particolare forma di giudicato esterno è quella del c.d. ” giudicato riflesso”, secondo il quale il debitore solidale che trova in una definitività amministrativa il titolo della propria coobbligazione passiva d’imposta, può avvantaggiarsi del giudicato favorevole emesso per l’altro coobbligato (pur essendo: res inter alios acta); a contrariis il principio del contraddittorio ed il diritto di difesa impediscono di opporre un giudicato sfavorevole a chi non abbia partecipato al processo o non sia stato messo in grado di esserne parte (Cass. 20065/2005). 

L’applicazione dell’art. 1306, c.2, cc. avviene “in forza del principio dell’unitarietà dell’accertamento dovendosi consentire al condebitore solidale di opporre al creditore la eventuale sentenza definitiva favorevole, non fondata su ragioni personali, intervenuta tra questi e altro condebitore” (Cass. 95-n/2013). Tuttavia, un coobbligato non può avvantaggiarsi della pronuncia più favorevole definitivamente emessa nei confronti di altro debitore solidale qualora egli sia già stato destinatario di sentenza autonomamente efficace nei suoi confronti. Peraltro, il c.d. ” giudicato riflesso” costituisce solo una preclusione processuale all’esecuzione, prossima negli effetti al giudicato formale (art. 324 c.p.c.) e del tutto estranea al giudicato sostanziale (art. 2.909 e.e.), tanto da non poter costituire titolo per la ripetizione del debito spontaneamente assolto. Un’eventuale cartella esattoriale notificata al condebitore (giudiziariamente inerte o che non abbia riassunto un rinvio dalla cassazione, privo di giudicati interni) può essere impugnata e sospesa nell’esecuzione (ex art. 47, d.lgs.546/1992) in attesa del giudicato sul condebitore giudiziariamente attivo. La correlata legittima aspettativa al passaggio in giudicato della sentenza ventura nei confronti del condebitore solidale, onde poterne poi eventualmente opporre al fisco gli effetti in un giudicato riflesso a proprio vantaggio, è presupposto per la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c., in virtù del rinvio dinamico di cui all’art. 1, c2, dlgs. 546/1992.

Alla fine quindi tutto bene, condannato l’Ufficio a restituire i 14.000 euro e refusi 11.500,00 euro di spese legali.

Che fatica però.

(riproduzione riservata)

Avv. Gladys Castellano

 

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CtrLomb 4 Febbraio 2019