LA TUTELA DEL FIDEIUSSORE CONSUMATORE È AFFIDATA AI PODISTI DELL’UE

LA TUTELA DEL FIDEIUSSORE CONSUMATORE È AFFIDATA AI PODISTI DELL’UE

Torno in tema di tutela del Fideuissore Consumatore.

Lo faccio da un parzialmente “diverso angolo visuale” (secondo una bella espressione linguistica del Professor Angelo Dolmetta), ossia mettendo in luce le conseguenze potenziali di un atteggiamento di ostinata chiusura della giurisprudenza nei confronti della tutele del fideiussore consumatore colpito da decreto ingiuntivo non opposto, alla cui base vi sia un contratto di Garanzia che violi la normativa a tutela del Consumatore.

Preciso immediatamente che le riflessioni che seguono mi sono state offerte da una illuminante lezione a cui ho assistito all’Università di Milano la scorsa settimana, lezione tenuta dalla Professoressa Adelina Adinolfi dell’Università di Firenze. 

Mai fermarsi nell’imparare e io non mi fermo di certo.

Vado a trasferirvi quanto io stesso ho approfondito.

La CGUE negli ultimi anni sta sviluppando una propria ulteriore competenza, che consiste nel verificare che gli stati membri diano attuazione concreta all’art. 2 del TUE che così recita:

«L’Unione [europea] si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell’uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini».

Nella verifica della concreta attuazione dei principi sopra richiamati, che consistono in ultima analisi nella verifica del rispetto dell’attuazione in concreto della reciproca fiducia tra gli Stati membri, fiducia che a propria volta è necessaria all’armonizzazione dei diritti nazionali al Diritto dell’Unione, la CGUE si rifà all’art.19, paragrafo 1, del TUE che così dispone:

«La Corte di giustizia dell’Unione europea comprende la Corte di giustizia, il Tribunale e i tribunali specializzati. Assicura il rispetto del diritto nell’interpretazione e nell’applicazione dei trattati.

Gli Stati membri stabiliscono i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione».

In linea generale quindi, essendo stabilito il principio della reciproca fiducia, può essere anche dato ingresso ad una prova contraria al rispetto in concreto di detta fiducia, nell’ipotesi in cui essa si ritenga sia sta violata da parte di uno degli stati membri.

Attraverso questo meccanismo la CGUE si è aperta la strada al controllo dell’effettiva attuazione dello “Stato di diritto” da parte degli stati membri.

Questi principi sono stati posti alla base  della sentenza del 5 Novembre 2019 (C-192/18) emessa nei confronti della Polonia e avente ad oggetto il ricorso per inadempimento ai sensi dell’art. 258 TFUE, proposto dalla Commissione Europea nei confronti della Repubblica di Polonia con riferimento alla normativa interna prevista in tema di organizzazione del sistema giudiziario.

La Commissione ha sostenuto che lo Stato membro avesse violato la reciproca fiducia di cui si è detto sopra.

Partendo da questa pronuncia ricaviamo alcuni elementi che sono di indubbia rilevanza anche nei confronti della questione della tutela del Fideiussore consumatore, che mi sta tanto a cuore.

Vediamoli.

Richiamandosi, in particolare, alla sentenza del 27 febbraio 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses (C‑64/16, EU:C:2018:117), la Commissione (ricorrente) faceva valere l’obbligo imposto dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE di stabilire un sistema di rimedi giurisdizionali che assicurassero una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione.

La CGUE ricorda che gli obblighi di cui al suddetto articolo 19 TUE costituiscono la concretizzazione dei principi di diritto stabiliti dall’art. 2 TUE e continua chiarendo che:

A questo titolo, come previsto dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, gli Stati membri stabiliscono i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare ai singoli il rispetto del loro diritto a una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione. 

In tal senso, spetta agli Stati membri prevedere un sistema di rimedi giurisdizionali e di procedimenti che garantisca un controllo giurisdizionale effettivo in detti settori [sentenze del 27 febbraio 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses, C‑64/16, EU:C:2018:117, punto 34 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 24 giugno 2019, Commissione/Polonia (Indipendenza della Corte suprema), C‑619/18, EU:C:2019:531, punto 48].”

Il principio di tutela giurisdizionale effettiva dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto dell’Unione, cui fa riferimento dunque l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, costituisce, infatti, un principio generale di diritto dell’Unione che deriva dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, che è stato sancito dagli articoli 6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e che è attualmente affermato all’articolo 47 della Carta [sentenze del 27 febbraio 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses, C‑64/16, EU:C:2018:117, punto 35 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 24 giugno 2019, Commissione/Polonia (Indipendenza della Corte suprema), C‑619/18, EU:C:2019:531, punto 49].

Cosa sta dicendo la CGUE ai nostri Giudici nazionali e, per quello che ci riguarda concretamente, anche allo Stato italiano?

1. È compito dello Stato assicurare tutela effettiva al Fideiussore Consumatore.

2. La violazione di questa tutela effettiva determina la possibilità di dare ingresso ad un ricorso per inadempimento contro lo Stato.

3. È compito dei Giudici nazionali, sui cui piedi cammina il diritto dell’Unione (espressione bellissima fornita dalla stessa CGUE), fornire un’interpretazione del diritto nazionale conforme al diritto dell’Unione e ai suoi principi, poiché, se detta interpretazione conforme non dovesse essere ritenuta dagli stessi possibile, la strada sarebbe solo la sanzione allo Stato italiano (in caso di accertamento della violazione).

Quindi, e mi rivolgo sempre ai “podisti” del diritto dell’Unione, parliamo di decreto ingiuntivo non opposto emesso nei confronti del Fideiussore Consumatore?

È purtroppo un dato acquisito che il Giudice, che emetta il decreto ingiuntivo, non abbia a propria disposizione, nella maggioranza dei casi, tutti gli elementi da cui comprendere che sta ingiungendo il pagamento al un Consumatore Fideiussore e quindi non ha la possibilità di rilevare la propria eventuale (in)competenza, né l’abusività delle clausole contenute nella fideiussione bancaria secondo i principi stabiliti dalla direttiva 93/2013/CEE e trasfusi nel Codice del Consumo.

Senza dilungarmi, è certamente contraria alla normativa posta a tutela del Consumatore la clausola di esonero dai termini decadenziali, cui deve soggiacere il creditore per non perdere la garanzia (1957 cc), in caso di mancata attivazione del recupero giudiziale del credito nei confronti del debitore, ed è certamente abusiva la clausola che limiti le eccezioni sollevabili da parte del Fideiussore Consumatore per l’ipotesi di escussione della Garanzia.

E quindi:

dato che le clausole abusive sono nulle e il Giudice ha indiscutibilmente il potere/dovere di rilevarle d’ufficio, qualora non gli venisse consentito l’esercizio di questo potere/dovere quali sarebbero le conseguenze?

Al Fideiussore Consumatore deve essere garantita comunque TUTELA EFFETTIVA.

La tutela è l’opposizione al decreto ingiuntivo?

Certo, ove possibile certamente potrebbe essere assicurata attraverso questa strada, ma come ci concilia questa “tutela” con l’obbligo che ha il giudice di informare il Consumatore dei propri diritti?

Il Fideiussore Consumatore, che riceva un ordine di pagamento da parte di un Giudice, soggetto che DEVE assicurare protezione, è  indotto nell’errore di ritenere la pretesa a sé ingiunta realmente dovuta.

Inoltre il Garante Consumatore, seguendo la prospettazione per cui la sua tutela sarebbe assicurata dall’opposizione al decreto ingiuntivo, avrebbe comunque un limitato tempo per opporsi, con l’aggravante che in questo limitato tempo non ha ricevuto preventivamente tutte le informazioni obbligatorie connesse alla propria difesa e che per difendersi deve esporsi ai costi non indifferenti della tutela giudiziaria.

Non è questa una violazione palese ai principi di tutela effettiva del Consumatore?

È questa la modalità con cui lo Stato italiano sta dando attuazione ai principi di rango costituzionale di cui parla la CGUE?

Non pare che possa revocarsi in dubbio che questa non sia tutela effettiva.

In questa situazione le strade percorribili non sono molte.

In primo luogo il Giudice che emetta il decreto ingiuntivo contro il Fideiussore dovrà (dovrebbe) chiedere le integrazioni documentali necessarie a comprendere la situazione che gli venga prospettata, arrivando a negare l’emissione del decreto ingiuntivo, qualora si trovi davanti un presento debito del Consumatore e ciò perché lo strumento del decreto ingiuntivo è incompatibile con il necessario dovere di informare il Consumatore sui propri diritti.

Con riferimento invece ai decreti già emessi ancora una volta deve essere ribadita la possibilità per il Fideiussore Consumatore di opporsi all’esecuzione anche per l’ipotesi in cui non si sia opposto al decreto ingiuntivo.

Starà ai GE costruire il percorso giuridico che renda compatibile questa opzione con il diritto interno, poiché, in difetto di corrette argomentazioni (che ci sono), il risultato sarà di esporre lo Stato italiano ad una procedura di infrazione per violazione dell’art. 19 TUE in combinato disposto con l’art. 2 TUE.

Non ci sono alternative.

Da parte nostra va ribadito che siamo e saremo sempre dalla parte dei “podisti” del diritto dell’Unione, ossia di quei giudici che assieme alla CGUE hanno il compito di creare l’armonizzazione del diritto dell’Unione e in ultima analisi di farsi portavoce della vera Europa, quella che si fonda sulla tutela dei diritti.

 

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Avvocato Gladys Castellano