LA FOGLIA DI FICO DELLE BANCHE: LE DIRETTIVE UE A PROTEZIONE DEL CONSUMATORE SI APPLICANO SENZA SE E SENZA MA

LA FOGLIA DI FICO DELLE BANCHE: LE DIRETTIVE UE A PROTEZIONE DEL CONSUMATORE SI APPLICANO SENZA SE E SENZA MA

Sono da rimborsare tutti i costi posti a carico del Consumatore in caso di rimborso anticipato del credito.

Sulla applicabilità della sentenza CGUE C-283/2018 e della Direttiva 2008/48

Come noto, per essere stata commentata dal Prof. Dometta su ilcaso.it, la CGUE, con la sentenza dell’11 settembre 2019 nella causa C-383/2018, ha stabilito, su rinvio pregiudiziale di un Giudice polacco, che in caso di estinzione anticipata di un credito al consumo (articoli 121 e seguenti del TUB in ambito italiano), debbano essere rimborsati al Consumatore tutti i costi del finanziamento dallo stesso sopportati, compresi quelli il cui importo non dipenda dalla durata del contratto.

La Corte arriva a questa conclusione in base ad un’interpretazione della direttiva 2008/48 ispirata alla tutela effettiva ed elevata del Consumatore, prevista anche dalla Carta dei diritti fondamentali dell’UE, sanzionando quindi tutte quelle clausole contrattuali che si sostanzino in una forma elusiva di detta tutela.

L’impatto di questo principio nel diritto italiano consiste nella equiparazione in sede di restituzione dei costi recurring (o presunti tali), ossia i costi legati alla durata del contratto, e dei costi upfront, ossia (presuntivamente) connessi alla concessione del finanziamento, la cui distinzione quindi perde di effettività al momento dell’obbligo di rimborso a seguito di estinzione anticipata.

L’impatto economico complessivo per il sistema del credito è notevole.

Comportando, detto principio, perdite ingenti a danno degli erogatori del credito, è già iniziato il tentativo di sminuirne la portata.

Non potendo mettere in discussione la vincolatività della sentenza della CGUE, che costituisce fonte sovraordinata di diritto nel nostro ordinamento, essendo stata equiparata alla forza del trattato dalla Corte Costituzionale fin dal 1989 (Corte Cost n.389/1989), si sta facendo strada la tesi per cui non sarebbe possibile applicare la direttiva 2008/48 nei rapporti cosiddetti orizzontali, ossia tra banca e consumatore e che quindi in definitiva il principio di cui alla sentenza C-283/2018 non sarebbe applicabile al mercato italiano, il quale rimarrebbe regolato dall’art.125 sexies TUB, che espressamente limiterebbe il rimborso ai costi dovuti dal Consumatore per la vita residua del contratto di finanziamento estinto.

La tutela per il Consumatore, secondo questa ricostruzione, consisterebbe nell’eventuale azione di responsabilità da esperirsi contro lo Stato italiano per non aver dato corretta applicazione alla Direttiva; quindi in definitiva secondo questa impostazione non ci sarebbe tutela per il Consumatore, perché ditemi chi fa una causa contro lo Stato per vedersi rimborsati poche centinaia di euro.

Non è così.

Lo dico forte e chiaro NON è così. 

La direttiva 2008/48 si applica anche ai rapporti orizzontali, ossia si applica anche nei rapporti tra privati (Banca e Consumatore).

Vado a dimostrarlo brevemente nei limiti che ritengo opportuni ad una trattazione di tipo divulgativo e non scientifico, come è questa.

È sempre la CGUE che ci dà le chiavi di lettura necessarie a detto scopo.

Le Direttive sono rivolte agli Stati, ossia stabiliscono obblighi solo per gli Stati.

Dal momento dell’entrata in vigore di una Direttiva lo Stato membro deve astenersi dall’adottare normative interne che rendano più difficile il perseguimento del risultato voluto dalla stessa.

Il garante del RISULTATO è lo Stato.

Di regola la Direttiva non ha effetto diretto nei rapporti orizzontali, salvo sia dotata dei caratteri di CHIAREZZA PRECISIONE INCONDIZIONATEZZA e non sia stata recepita dallo Stato membro.

Ma se fosse stata recepita “male”, come nel caso che stiamo analizzando?

In questo caso la CGUE ci dice che

  1. i podisti dell’Unione (i Giudici nazionali, come li ho chiamati in un mio precedente articolo) sono OBBLIGATI  a cercare l’interpretazione della norma interna conforme al diritto dell’Unione con l’unico limite dell’interpretazione conta legem (C-14/83 C-168/95 C-176/12 cause riunite C-240-241-242-244/98)
  2. l’efficacia ORIZZONTALE della Direttiva può essere invocata ogni volta che il diritto tutelato dalla stessa costituisca una specificazione di un diritto contenuto nella Carta dei Diritti fondamentali dell’UE (art. 38 della Carta “Protezione dei Consumatori”) (C-684/16 C-569/16 C-570/16) o quando detto diritto sia sorretto dai principi generali dell’Unione (C-144/04 C-555/07 C-441/14)
  3. l’efficacia DIRETTA della direttiva va riconosciuta ogni volta che si sia in presenza di enti giuridici, anche di diritto privato, incaricati di prestare un servizio di interesse pubblico (C-188/89)

Se quindi questa è l’interpretazione della CGUE non vi è quindi chi non veda che le solite soluzioni formalistiche, a cui da operatori nostrani siamo abituati, non reggano il vaglio della giurisprudenza Unionale, sempre e solo (mi si consenta e per fortuna) focalizzata sul RISULTATO.

Al Consumatore quindi che estingua anticipatamente il proprio debito dovranno essere restituiti tutti i costi sostenuti, in proporzione alla vigenza del finanziamento, senza distinzione tra costi cosiddetti upfront e recurring.

Peraltro sulla applicabilità ORIZZONTALE delle Direttive va anche segnalata la dottrina più autorevole (Massimo Condinazzi su federalismi.it n.10/2019 reperibile online gratuitamente) che propone anche una lettura più drastica dell’art.288, par. 2, TFUE, la quale norma prevede che la Direttiva vincoli (solo) lo Stato membro a cui è rivolta: il Professore ritiene che detto articolo vada interpretato in senso estensivo: sarebbe quindi consentita l’applicabilità orizzontale diretta di OGNI Direttiva, nelle ipotesi in cui il legislatore europeo si sia avvalso di detta fonte “legislativa”, essendo pervenuto nel proprio legiferare almeno parzialmente all’identificazione di alcuni istituti e regole idonei al raggiungimento del risultato voluto. 

Sempre quindi più importante è per i nostri Giudici aprirsi ai meccanismi propri del diritto dell’Unione, cercando di adeguarvisi, perché NON sia consentito a chi DEVE rispettare i diritti di nascondersi dietro le foglie di fico dei beceri formalismi.

Avv. Gladys Castellano

(“specializzanda” in Diritto dell’Unione Europea presso l’Università degli Studi di Milano)

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