IL TRIBUNALE ANTITRUST DI MILANO DETTA LA LINEA SULLE FIDEIUSSIONI SCHEMA ABI

IL TRIBUNALE ANTITRUST DI MILANO DETTA LA LINEA SULLE FIDEIUSSIONI SCHEMA ABI

Commento alla sentenza n. 2949/2020 Tribunale Collegiale di Milano (sezione imprese).

di Avv. Gladys Castellano e Avv Nicola Stiaffini

Anche il Collegio della XIV sezione di Milano presieduta dal Giudice Claudio Marangoni accoglie la linea tratteggiata dalla Corte d’Appello e dalla sezioni “semplici”.

La nullità antitrust delle fideiussioni schema ABI è nullità delle singole clausole (clausola di riviviscenza, clausola di sopravvivenza e clausola di deroga all’art. 1957 cc).

Il Collegio prende in considerazione, in merito agli effetti della violazione antitrust sulle fideiussioni schema ABI, i tre orientamenti giurisprudenziali attualmente esistenti:

tutela risarcitoria
Si tratta della tesi più risalente nel tempo, che stabilisce che dall’accertamento di un’intesa vietata ai sensi dell’art. 2 L.287/1990 non deriverebbe l’invalidità dei contratti stipulati “a valle” di detta intesa e che quindi all’utente finale sarebbe riservata solamente la tutela risarcitoria.

nullità delle singole clausole oggetto di intesa
Richiamate le sentenze della Cassazione, il Collegio sottolinea che la nullità in questione è nullità per illiceità dell’oggetto (illiceità derivata), perché le clausole traspongono nel contratto “a valle” l’identico contenuto dell’intesa “a monte”, la cui invalidità è espressamente sancita da una norma imperativa (art. 2 L. 287/90).

nullità dell’intero contratto di fideiussione
Viene richiamata la giurisprudenza della Corte d’appello di Bari, la quale fa discendere la nullità dell’intero negozio di garanzia in applicazione dell’art. 1419 II comma cc; si tratta di nullità in ragione della essenzialità delle clausole nulle nell’intero assetto negoziale, sulla base della constatazione che gli istituti di credito non avrebbero stipulato le fideiussioni in assenza delle tre clausole viziate.

Il Tribunale di Milano accoglie il secondo indirizzo giurisprudenziale, stabilendo la natura abusiva dell’intesa e delle relative clausole che da essa sono derivate, ritenendo che il giudizio di essenzialità delle clausole nulle (art. 1419 II comma cc), che condurrebbe alla declaratoria di nullità dell’intero contratto, debba essere sorretta da un’evidenza “controfattuale” ossia esige di essere provato.

Non viene esclusa la nullità totale ma viene stabilita la necessità di una (possibile) prova.

Le nostre riflessioni su questa importantissima pronuncia, con l’indubbio pregio di essere chiara, possono riassumersi nei seguenti rilievi:

a- la nullità parziale (delle clausole) è spesso sufficiente a liberare il garante e va accompagnata dalla domanda di decadenza dell’impegno di garanzia, ai sensi dell’art. 1957 cc, come abbiamo argomentato nel webinar del 2 Luglio scorso e nella dispensa da esso tratta contenente le domande da rivolgere al giudice. Il video e/o la dispensa sono disponibili al link https://academy.unionlaw.it/

b- la prova (che il Collegio di Milano chiama “controfattuale”) della essenzialità delle clausole nulle che condurrebbe alla nullità integrale del contratto può essere fornita allegando un cospicuo numero di fideiussioni, ciò per sottolineare che le tre clausole, applicate continuamente e pedissequamente, sono essenziali e la prova si deve desumere dal comportamento degli istituti di credito.

c- l’inadeguatezza del solo rimedio risarcitorio, oltre a poter essere ricavato (come fa il Collegio meneghino) dalla giurisprudenza della Cassazione è prima di tutto rimedio confliggente con il principio di effettività della tutela stabilito dalla legislazione Unionale, la quale ha diretta applicazione in questa materia nel diritto interno (argomentazione sviluppata nel seminario e nella dispensa sopra richiamati);

d- il garante -nel caso concreto giudicato a Milano- aveva citato in giudizio la sola cessionaria del credito (non costituita), di cui evidentemente il Collegio ha ritenuto sussistente la legittimazione passiva.

In conclusione: 

ci pare che le giuste domande, sostenute dalla possibile prova dell’essenzialità delle clausole nel “mercato delle garanzie”, possano far emergere -anche al tribunale di Milano- la nullità totale di questo schema contrattuale, che, a questo punto parrebbe opportuno che le banche iniziassero a modificare.

Il testo della sentenza è reperibile nella sezione sentenze (in ordine cronologico) sul sito www.fideiussioninulle.it

Bergamo-Livorno, 14 settembre 2020

Avv. Gladys Castellano

Avv. Nicola Stiaffini

(riproduzione riservata)

AGGIORNAMENTO SETTEMBRE 2020: Sul sito https://academy.unionlaw.it/ è possibile accedere al primo VIDEO-SEMINARIO ed al primo DISPENSA interamente dedicate dal tema delle fidueissioni Schema ABI.