LA CESSIONE DEL CREDITO IN GIUDIZIO SI PROVA CON IL CONTRATTO

LA CESSIONE DEL CREDITO IN GIUDIZIO SI PROVA CON IL CONTRATTO

Commento a Tribunale di Milano sentenza del 16.09.2021 (Dott. Claudio Antonio Tranquillo)
Il Tribunale di Milano interviene con la sentenza in commento prendendo posizione in ordine alle modalità con cui le società cessionarie dei crediti a seguito di “cartolarizzazione” debbono provare la propria legittimazione in giudizio nei confronti del GARANTE (ma ovviamente anche del debitore principale).
E’ esperienza comune a noi difensori che solitamente venga prodotta in giudizio esclusivamente la copia della Gazzetta Ufficiale nella quale viene data pubblicità della cessione e che, a seguito di contestazione del difensore in ordine alla non certa inclusione del debito del proprio cliente nell’operazione pubblicizzata in GU, venga prodotta in giudizio una dichiarazione a firma della banca cedente in cui viene confermata la cessione del credito in causa.
Questa modalità, già osteggiata da noi difensori del Garante, sia in ordine all’assenza di prova sui poteri del soggetto che sottoscrive la dichiarazione, mai dimostrate nelle posizioni da me seguite, sia sotto il profilo dell’impossibilità di provare per “testimoni” (si tratterebbe infatti di una testimonianza scritta) il contenuto di un contratto, Viene considerata non attendibile dal Giudice meneghino.
Il Tribunale di Milano, pur sottolineando che in linea di principio è prescritta l’assenza di formalità con riferimento al contratto di cessione dei crediti, altresì stabilisce che l’oggetto di un contratto di tale natura e con soggetti sottoscrittori professionali non possa essere provato per il tramite di una dichiarazione “di tipo testimoniale”.

Serve la produzione, come sosteniamo noi difensori, del CONTRATTO DI CESSIONE.

Bergamo 26 Settembre 2021
Avv. Gladys Castellano

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http://fideiussioninulle.it/wp-content/uploads/2021/09/TribunaleMilanoSentenza16settembre2021.pdf