CARTOLARIZZAZIONE DEL CREDITO? C’E’ PERICULUM. IL DECRETO VA SOSPESO

CARTOLARIZZAZIONE DEL CREDITO? C’E’ PERICULUM. IL DECRETO VA SOSPESO

Il Tribunale di Perugia si è trovato ad affrontare il caso di una opposizione ad un decreto ingiuntivo richiesto ed ottenuto da una società di cartolarizzazione  nei confronti di una cooperativa la quale, opponendosi, chiedeva – in via preliminare – che venisse sospesa la provvisoria esecuzione allo stesso concessa in sede di emissione.

 

La motivazione della richiesta dell’opponente, al “netto” del c.d. fumus, consisteva nel periculum che, se la sospensione non fosse stata concessa, la cooperativa avrebbe corso il grave rischio di corrispondere un importo più che considerevole (quasi 400.000 euro) ad un soggetto di capacità patrimoniali oltremodo scarse.

 

Il Tribunale di Perugia non ha potuto fare a meno di constatare come, in effetti, la società di cartolarizzazione opposta avesse un capitale sociale di soli € 10.000 e nessun bene utilmente aggredibile.

 

Infatti le società di cartolarizzazione costituite ai sensi dell’art. 3 L. n. 130/1999  non sono nulla più di “banali” srl con un capitale sociale di soli € 10.000,00 le cui quote, oltretutto, sono spesso di proprietà di fondazioni con sede all’estero. Gli stessi crediti a sofferenza acquistati dai “tradizionali” istituti di credito anche per miliardi di euro costituiscono – come previsto dalla Legge 130/1999 e dallo stesso statuto di queste società – “patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della società e da quelli relativi alle altre operazioni, sul quale non sono ammesse azioni da parte dei creditori diversi dai portatori dei titoli ammessi per finanziare l’acquisto dei crediti suddetti.”.

 

Le società di cartolarizzazione sono – in buona sostanza – scatole vuote utili esclusivamente per sviluppare operazioni altamente speculative su crediti deteriorati tramite un patrimonio separato non aggredibile dai terzi creditori. 

Si tratta di società senza dipendenti, immobili e denaro (fatto eccezione per il capitale sociale versato) ed, oltretutto, trattandosi di società con oggetto sociale limitato all’operazione di cartolarizzazione e che non svolgono alcuna attività di impresa, non sono soggette nemmeno al rischio di fallimento.

 

Il Tribunale di Perugia, pertanto, resosi conto del grave rischio che correva l’opponente, ha considerato la sproporzione tra l’importo portato dal decreto ingiuntivo (quasi € 400.000) e l’indicato capitale sociale dell’opposta e ha quindi sospeso la provvisoria esecuzione del decreto, ritenendo che l’integrale pagamento di una somma così rilevante potesse essere eventualmente disposto solo all’esito del giudizio. 

 

La decisione del Tribunale di Perugia è un primo importante esempio di questo cambio di prospettiva, esempio al quale, ragionevolmente, nei prossimi anni ne seguiranno molti altri. È infatti ragionevole pensare che, paradossalmente, gran parte del prossimo contenzioso bancario non vedrà più gli istituti di credito come protagonisti; controparti di correntisti, mutuatari, fideiussori saranno le società di cartolarizzazione che, non solo non posseggono le caratteristiche di solvibilità e di trasparenza che, bene o male, caratterizzano le banche, ma avendo ben altra “natura giuridica” e scopo sociale, non dovranno – ad esempio – nemmeno vedersi applicare il TUB (testo unico bancario) e le indiscutibili facilitazioni che esso garantisce agli istituti di credito.

 

Avvocato Rocco Rovesti

Studio Legale Rovesti 

Foro di Parma

Tribunale di Perugia 3 Dicembre 2018