LE BANCHE VANNO SANZIONATE: LA FIDEIUSSIONE OMNIBUS CONFORME SCHEMA ABI E’ NULLA

LE BANCHE VANNO SANZIONATE: LA FIDEIUSSIONE OMNIBUS CONFORME SCHEMA ABI E’ NULLA

Commento alla sentenza n.3016/2018 Tribunale di Salerno

 

Con sentenza depositata il 23 Agosto 2018 il Tribunale di Salerno ha preso posizione sulla nullità di una fideiussione conforme allo schema ABI, stabilendo che la violazione delle regole della concorrenza da parte delle Banche, che hanno adottato tutte il medesimo modello, integra una condotta di gravità tale da determinare la nullità di tutti i contratti di Garanzia che ricalcano detto schema.

Il Giudice di Salerno nella sentenza in commento ha in sintesi stabilito:

  1. che lo schema ABI viola il libero gioco della concorrenza, perché introduce clausole che incidono pesantemente sulla posizione del Garante, considerando che questi rimane obbligato anche qualora l’obbligazione principale venga meno (“clausola di sopravvivenza”), ricordando che il Garante può essere escusso anche per l’ipotesi in cui i pagamenti del debitore principale siano revocati (“clausola di reviviscenza”) e sottolineando che tutto ciò si verifica senza che la banca sia tenuta quantomeno ad attivarsi per recuperare il proprio credito nei confronti del Garantito nei termini previsti dal Codice Civile (“clausola di rinuncia ai termini ex art.1957 c.c.”)
  2. che la violazione della concorrenza in questa specifica ipotesi è particolarmente grave perché contrasta con i valori solidaristici che costituiscono il limite costituzionale alla libera iniziativa economica (art. 41 Costituzione della Repubblica Italiana)
  3. che la gravità di detta violazione comporta la nullità di tutto il contratto di fideiussione, perché questa deve considerarsi la sanzione appropriata nei confronti di un comportamento come quello descritto

Si tratta di una sentenza di particolare importanza che spiana la strada alle legittime aspettative dei Garanti a vedersi definitivamente liberati dal proprio obbligo nei confronti degli Istituti di Credito.

In ultimo mi preme segnalare che, anche nell’ipotesi in cui un Garante avesse già pagato, la nullità della Fideiussione potrebbe essere comunque invocata. In questa ipotesi si chiederà al Giudice il risarcimento dei danni subiti, che consistono nella restituzione delle somme pagate per effetto della Fideiussione.

Avv. Gladys Castellano

 

Link alla sentenza: Tribunale di Salerno n.3016/2018