TRIBUNALE DI MILANO: CRESCE LA SENSIBILITÀ VERSO I DIRITTI DEI CONSUMATORI

TRIBUNALE DI MILANO: CRESCE LA SENSIBILITÀ VERSO I DIRITTI DEI CONSUMATORI

Commento al Rinvio pregiudiziale del 28 Maggio 2018 deciso il 4 Settembre 2019 dalla Corte di Giustizia.

È del 4 settembre la decisione della Corte di Giustizia (C-347/18 scaricabile in calce) in merito ad un rinvio pregiudiziale sollevato dal Tribunale di Milano, chiamato a rendere l’attestato previsto dall’art.53 del regolamento n.1215/2012, con riferimento ad un decreto ingiuntivo non opposto emesso dallo stesso Tribunale in violazione della normativa a tutela del Consumatore in punto giurisdizione (capo II sezione 4, regolamento n.1215/2012).

In sostanza il Tribunale di Milano, nel momento in cui viene chiamato a rilasciare l’attestato che consente l’esecuzione di una decisione giurisdizionale definitiva proveniente da uno Stato membro anche negli altri Stati membri, si rende conto che il titolo esecutivo (il decreto passato in giudicato), è stato emesso in violazione delle norme che regolano la giurisdizione, essendo stato pronunciato in Italia, a Milano appunto, nei confronti di soggetto Consumatore residente in Germania e in relazione a prestazioni “dirette verso la Germania”. 

In considerazione di detta intervenuta consapevolezza si chiede se debba informare il Consumatore della violazione, al fine di agevolare l’opposizione all’esecuzione del titolo, prevista dallo stesso regolamento n.1215/2012 art. 45, paragrafo 1, lettera e).

La Corte di Giustizia nega questa facoltà specifica al Giudice italiano, ritenendo che la procedura che conduce all’emissione dell’attestato, ai sensi dell’art.53 Reg.1215/2012, non consenta il riesame della controversia, essendo la stessa “quasi automatica” e contenendo il Regolamento citato una normativa specifica sulle azioni che il Consumatore può intraprendere nell’ipotesi prospettata dal Tribunale di Milano.

Il Giudice meneghino nel porre il quesito pregiudiziale alla Corte si richiama alle sentenze, ormai note e commentate, di cui alle cause C-618/10 e C-49/14, le quali sottolineano l’obbligo del giudice di esaminare d’ufficio l’eventuale natura abusiva di una clausola contrattuale a partire dal momento in cui dispone degli elementi di fatto e di diritto necessari a tale fine.

Il problema che si pone il Giudice di Milano è quello di porre rimedio ad una decisione passata in giudicato, per l’ipotesi in cui, per assenza di opposizione e in relazione alla tipologia del procedimento (inaudita altera parte), nessun Giudice sia stato messo nelle condizioni di compiere la valutazione di abusività.

Il tema è tristemente noto.

Si contrappone la necessità di dare stabilità alle decisioni dell’autorità giudiziaria con la necessità di rendere tutela d’ufficio al Consumatore, soprattutto all’interno del procedimento di ingiunzione, in relazione al quale il Giudice è chiamato a valutare esclusivamente il materiale probatorio fornito dal creditore (presunto tale).

La riflessione che si pone leggendo questa pronuncia va quindi diretta alla crescente acquisizione di consapevolezza dell’autorevole Tribunale.

Se il Giudice di Milano si è interrogato sul proprio obbligo di avvisare il Consumatore della violazione contenuta nel decreto ingiuntivo da eseguirsi all’estero, come si orienterebbe se contestazioni della medesima natura (abusività di clausole di un contratto in forza del quale sia stato emesso un decreto ingiuntivo non opposto)  gli venissero rivolte in sede di opposizione all’esecuzione da parte del Consumatore?

Forse i tempi stanno maturando, forse i Giudici di Milano sentono il peso di decisioni emesse “al buio” e cercano i correttivi.

Continuiamo ad avere fiducia.

Avv. Gladys Castellano

 

Link alla sentenza:

CGUE 4 Settembre 2019 C-347:18