ANCHE AL CONTRATTO AUTONOMO DI GARANZIA SI APPLICA L’ART. 1957 CC: CASSAZIONE N. 5598 DEL 2020

ANCHE AL CONTRATTO AUTONOMO DI GARANZIA SI APPLICA L’ART. 1957 CC: CASSAZIONE N. 5598 DEL 2020

La Cassazione finalmente accoglie l’orientamento, che era stato offerto dal Tribunale di Firenze (relatore M. Maione Mannamo), e, con la sentenza n.5598/20 (scaricabile sul sito www.fideiussioninulle.it), afferma chiaramente che l’art. 1957 cc sia applicabile anche al contratto autonomo/atipico di garanzia.

Perché è importante?

Perché le banche, pur non avendo cercato di recuperare il credito dal proprio debitore (che magari poi è anche fallito), anche dopo molti anni avanzano richieste di pagamento nei confronti del Garante e, per liberarsi della responsabilità della propria inerzia (sanzionata appunto dall’art. 1957 cc), chiedono al Giudice che la fideiussione venga qualificata come contratto autonomo.

La conseguenza della qualificazione della fideiussione in termini di contratto autonomo (molto frequente) è (era) la possibilità per le banche di andare esenti delle proprie responsabilità, per non aver cercato di recuperare il proprio credito nei tempi stabiliti dal codice civile, ossia entro 6 mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale.

È quindi una sentenza importante, perché evita il “gioco delle tre carte”.

Pare tuttavia utile inquadrare questo articolo anche sotto il profilo storico, perché la soluzione della Cassazione, che pure si accoglie con favore, non è ancora l’approdo definitivo della tutela del fideiussore.

Parliamo allora dell’art. 1957 cc, parliamone seriamente.

Iniziamo quindi da quello che scriveva il legislatore del 1942 nella relazione illustrativa all’allora “nuovo” codice civile:

Dell’estinzione della fideiussione 

765- La scadenza dell’obbligazione principale impone al creditore, nei confronti del fideiussore, il dovere di agire; sanzione di questo è la perdita del diritto verso il fideiussore (art 1957) Nel codice abrogato non si poneva un simile dovere… Il sistema del codice del 1865 non poteva mantenersi.. Affiora in tale situazione quel dovere di correttezza, che è norma di condotta nell’esercizio dei diritti (art 1175); la sua trasgressione genera responsabilità..)”.

Il legislatore del 1942 aveva quindi previsto la decadenza 1957 cc quale espressione del dovere di comportamento secondo correttezza e buona fede: ci pare che detto dovere non possa/debba essere considerato derogabile, pena l’evidente contrasto con la ratio stessa della norma.

Questo dovrà essere il futuro approdo nella tutela del Garante, ma per il momento non siamo ancora lì.

Ben sappiamo che per decenni la giurisprudenza ha considerato questa norma derogabile nei confronti di tutti i Garanti, arrivando addirittura ad affermare che essa fosse espressione del principio di accessorietà e che quindi potesse applicarsi solo alla fideiussione, ma non al contratto autonomo, che difetta di accessorietà (ossia è sganciato dall’obbligazione principale, tanto che il fideiussore è costretto a pagare pure se l’obbligazione principale è nulla).

Sappiamo anche bene che a lungo questa deroga non sia stata considerata neppure una clausola vessatoria.

La situazione in merito alla vessatorietà va tuttavia mutando radicalmente, tanto che nei confronti del Fideiussore Consumatore la deroga all’operatività dell’art.1957 cc è considerata clausola vessatoria e quindi nulla.

Rimaneva, quindi, solo apparentemente irrisolto il problema dell’applicabilità dell’art.1957 cc al contratto autonomo.

Il primo Tribunale ad affrontare  in modo corretto la questione è stato, come sopra accennato, il Tribunale di Firenze, il quale in una recente pronuncia, ha espressamente stabilito che:

La autonomizzazione dei rapporti tra garante e garantito da una parte, e tra debitore e garantito dall’altra, è pertanto piena sotto il profilo dell’assenza di accessorietà, tanto che il garante non avrà alcuna diritto di attingere a vicende e fatti intercorsi tra garante e debitore per paralizzare la semplice richiesta avanzata da garante.

In altri termini, l’art. 1957 cc, nel caso in questione, non riverbera alcun effetto sulla divisata autonomia dei rapporti, ma incide esclusivamente sulle modalità di azione del creditore garantito, imponendogli un onere di agire giudizialmente contro il debitore quale presupposto per l’escussione della polizza che continuerà- malgrado il richiamo alla norma codicistica, e una volta assolto dal garantito tale onere- ad essere contratto autonomo qualificato dalla possibilità per il garantito di escutere la polizza a semplice richiesta: intesa, tale ultima locuzione, come preclusione per il garante di opporre eccezioni relative al rapporto di valuta”

Qualche giorno fa è finalmente intervenuta anche la Cassazione.

Nella sentenza del 28 Febbraio 2020 la SC ha affermato espressamente:

“Ed invero, la deroga all’art. 1957 c.c. non può ritenersi implicita neppure laddove sia inserita, all’interno del contratto di fideiussione, una clausola di “pagamento a prima richiesta”, o altra equivalente,… perché la disposizione è espressione di un’esigenza di protezione del fideiussore che, prescindendo dall’esistenza di un vincolo di accessorietà tra l’obbligazione di garanzia e quella del debitore principale, può essere considerata meritevole di tutela anche quando tale collegamento sia assente …”

Qualche riga in cui è ben possibile cogliere il cambio di passo della Suprema Corte e, per così dire, un ‘ritorno alle origini’ ossia all’originale esigenza di tutela avvertita dal legislatore.

Sembra, infatti, di sentire in queste parole il richiamo al dovere di correttezza e buona fede, di cui parlava il legislatore del 1942, infatti la SC parla di esigenza di protezione del fideiussore.

La prossima domanda quindi da porsi è la seguente:  può il creditore (auto)autorizzarsi ad agire secondo dettami di non-correttezza e di non-buona fede, nonché in violazione delle regole poste a tutela del Garante?

Mi pare domanda retorica, eppure i Garanti hanno pagato e continuano a pagare garanzie decadute, in ragione di un’interpretazione giurisprudenziale (quella che, erroneamente, considera il 1957 cc norma derogabile e non applicabile al contratto autonomo) non attinente né alla volontà del legislatore né alle regole della correttezza immanenti nel nostro ordinamento.

La deroga all’articolo 1957 cc non solo è clausola vessatoria (dunque nulla) per il Consumatore, non solo si applica sia alla fideiussione che al contratto autonomo, ma essa è radicalmente nulla, perché consiste in un salvacondotto alla violazione della correttezza e buona fede nei rapporti tra creditore e debitore (art. 1175 cc).

Un’ultima considerazione, poi, ci permette di trovare definitiva conferma a tale conclusione: se l’art 1957 non fosse applicabile al contratto autonomo di garanzia (come generalmente le banche sostengono nelle opposizioni del caso), come mai quelle medesime banche hanno inserito una specifica (seppur invalida) deroga all’art 1957?

Il motivo è evidente: anche le banche sono -e sono sempre state-  perfettamente consapevoli dell’applicabilità stessa dell’art 1957 cc anche al contratto autonomo di garanzia.

Attendiamo fiduciosi sviluppi e chiediamo ai Giudici espressamente di dichiarare la nullità di detta clausola di deroga.

Avv. Gladys Castellano

Avv. Nicola Stiaffini

 

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