25 Set REGOLAMENTO UE 2015/848 RELATIVO ALLE PROCEDURE DI INSOLVENZA
A Giugno 2017 è entrato in vigore il regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che disciplina le procedure di insolvenza all’interno dell’Unione Europea.
Con riferimento all’Italia il Regolamento trova applicazione, per espressa inclusione contenuta nell’allegato A, al Fallimento, alla Liquidazione coatta amministrativa, all’amministrazione straordinaria, agli accordi di ristrutturazione, alle procedure di composizione della crisi e alla liquidazione dei beni, salve le limitazioni relative alle procedure che riguardano le imprese assicuratrici, gli enti creditizi, le imprese di investimento e gli organismi di investimento collettivo.
La dottrina ritiene che siano esclusi solamente i piani di risanamento ex art. 67 L.F., applicando per via di interpretazione il Regolamento anche al concordato in bianco, al concordato in continuità e agli accordi di ristrutturazione con intermediari finanziari.
I creditori che sono soggetti all’applicazione del Regolamento sono i soggetti che hanno residenza o sede legale in uno stato membro dell’Unione.
A partire dall’entrata in vigore del Regolamento (27 Giugno 2017) ogni Giudice dell’Unione, nell’aprire una procedura di insolvenza, deve verificare la propria competenza, accertando d’ufficio la propria giurisdizione e darne atto del proprio provvedimento.
Ai sensi dell’articolo 3 del Regolamento, sono competenti ad aprire la procedura di insolvenza i Giudici dello Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore, anche detto COMI, laddove per centro degli interessi principale deve intendersi il luogo in cui il debitore esercita la gestione dei suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi da almeno tre mesi rispetto alla richiesta di apertura della procedura di insolvenza per i soggetti imprenditori e da almeno sei mesi per i non imprenditori e i professionisti.
Fino a prova contraria il COMI si presume coincidente con la sede statutaria e la residenza abituale per le persone fisiche.
Il Regolamento prescrive che: “il Giudice competente di uno Stato membro dovrebbe valutare attentamente se il centro degli interessi principali del debitore sia situato veramente in quello Stato membro. Nel caso di una società, tale presunzione dovrebbe poter essere respinta se l’amministrazione della società è situata in uno Stato membro diverso da quello della sede legale e una valutazione globale di tutti gli elementi rilevanti consente di stabilire che, in maniera riconoscibile dai terzi, il centro effettivo di direzione e di controllo della società stessa, nonché della gestione dei suoi interessi, sono situati in tale altro Stato membro” (cons.30 Reg.848).
Per superare le presunzioni presenti nel Regolamento la Società non sarà gravata di alcuna prova positiva, rimanendo a carico del creditore istante il superamento della presunzione.
Dal 27 Giugno 2017 quindi ogni sentenza dichiarativa di fallimento, ogni decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo, ogni decreto di omologazione di accordi 182 bis o sespties L.F. dovrà recare l’indicazione che trattasi di procedura di insolvenza principale o secondaria.
Ogni Giudice di qualsiasi Stato membro dovrà precisamente 1) verificare d’ufficio se il COMI è compreso nella propria giurisdizione e se esso sia riconoscibile ai terzi 2) verificare se il debitore ha informato in tempo utile i propri creditori del suo mutato COMI 3) chiedere eventuali integrazioni a sostegno dell’esistenza del COMI all’interno della sua giurisdizione (cons. 32 Reg.848).
Il Giudice del luogo ove è situato il COMI è competente ad aprire la cosiddetta procedura di insolvenza principale, con ciò intendendosi una procedura a carattere universale.
La decisione di apertura della procedura di insolvenza principale è riconosciuta in tutti gli altri Stati membri dal momento in cui essa produce effetto nello Stato di apertura e produce i suoi effetti senza bisogno di ulteriori formalità.
Se è aperta una procedura principale in uno Stato membro, i Giudici di un altro Stato membro potranno aprire una procedura secondaria solo se nel territorio di detto secondo stato sia presente una dipendenza del debitore. Gli effetti della procedura secondaria saranno limitati ai beni del debitore presenti in quello Stato membro e la procedura sarà regolata dalla legge di detto Stato. Si parla in proposito di procedure a carattere locale.
Per dipendenza il Regolamento intende “qualsiasi luogo di operazioni in cui il debitore esercita o ha esercitato nel periodo di tre mese anteriori alla richiesta di apertura della procedura principale in insolvenza, in maniera non transitoria, un’attività economica con mezzi umani e con beni” (art. 2 n.10).
Con la specifica finalità di prevenire l’apertura di procedure di insolvenza secondarie, il Regolamento consente all’amministratore della procedura di insolvenza (principale) di stipulare un accordo con i creditori che sarebbero legittimati a richiedere l’apertura di una procedura di insolvenza secondaria. Con detto accordo l’amministratore della procedura di insolvenza si impegna a rispettare i diritti dei creditori secondo la legge nazionale a questi riferibile, assicurando quindi gli stessi diritti che deriverebbero loro dall’apertura della procedura secondaria. Gli effetti di detto accordo decorrono dal momento in cui viene emesso l’impegno e l’accordo dovrà essere approvato dalla maggioranza dei creditori aventi diritto al suo voto, calcolata sulla base di quanto previsto in tema di accordi di ristrutturazione del debito dello Stato di riferimento. In presenza di un impegno validamente assunto e approvato, l’amministratore della procedura di insolvenza principale potrà impugnare la decisione di apertura di una procedura di insolvenza secondaria dinnanzi al Giudice dello Stato membro in cui essa è stata aperta.
Con riferimento a questa modalità di accordo tra creditori e amministratore di una procedura di insolvenza si parla di procedura secondaria sintetica.
L’impegno di cui sopra potrà costituire un’eccezione (ammissibile) alla regola della par condicio creditorum dello Stato che ha giurisdizione sulla procedura principale e di questo gli advisors dovranno tenere certamente conto in caso di concordati transfrontalieri.
La legge applicabile alla procedura di insolvenza, ossia la lex concursus, è la legge dello Stato membro in cui si è aperta la procedura principale, salve le eccezioni contenute nel Regolamento (articoli da 8 a 16).
Il Giudice dello Stato di apertura della procedura di insolvenza principale sarà competente a decidere delle azioni che derivino direttamente dalla procedura o che vi ineriscano strettamente.
L’interpretazione della norma andrà effettuata sulla base della legge di apertura della procedura di insolvenza, tenendo conto che il Regolamento espressamente prevede che sono assoggettate alla Giurisdizione della lex concursus le azioni revocatorie contro convenuti in altri Stati membri ed espressamente esclude le azioni dirette all’esecuzione di obblighi contrattuali assunti prima dell’apertura della procedura.
Di conseguenza, con uno sguardo al diritto fallimentare italiano, anche le azioni di responsabilità in ambito fallimentare saranno esercitate sulla base della lex concursus dinnanzi al Giudice dello Stato di apertura della procedura.
Significativa innovazione presente nel Regolamento verso la creazione di uno spazio giudiziario unico europeo è la creazione entro giugno 2019 di un sistema di interconnessione elettronico dei c.d. “registri fallimentari” che dovranno essere istituiti presso ciascuno Stato membro, gratuitamente consultabile attraverso il portale di giustizia elettronica europeo.
L’evidente utilità della norma è quella di consentire un coordinamento delle procedure aperte nei vari Stati membri e migliorare l’informazione nei confronti dei pertinenti creditori e dei giudici, nonché quella di evitare potenziali conflitti.
Per approfondimenti
Link al regolamento 2015/848 (italiano)
English version 2015/848 (inglese)
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