REATI IN TEMA DI IVA: QUALE PRESCRIZIONE?

sentenza tarini

REATI IN TEMA DI IVA: QUALE PRESCRIZIONE?

E’ arrivato il giorno tanto atteso.

La Corte di Giustizia si è espressa ieri (C-42/17) sulle modalità di applicazione del principio espresso nella nota sentenza Taricco (C-105/14) in forza del quale il giudice nazionale italiano era chiamato a disapplicare il termine prescrizionale sancito dall’art.2 del decreto legislativo n.74/2000 in tema di frodi IVA qualificabili come gravi.

Nella sentenza Taricco i Giudici Europei avevano stabilito che il sistema penale italiano, in materia di reati e frodi IVA, in ragione dei termini di prescrizioni troppo brevi previsti, fosse un ostacolo all’applicazione dell’art. 325 paragrafi 1 e 2 TFUE, che obbliga gli stati membri a dotarsi di misure dissuasive per combattere le frodi che ledano gli interessi finanziari dell’Unione.
Il Giudice nazionale quindi, competente a dare piena efficacia all’art.325 TFUE era stato chiamato a disapplicare il termine di prescrizione onde dare maggiore persuasività alla norma penale repressiva.

Nell’applicare questo principio la Corte di Cassazione e la Corte di Appello di Milano hanno sollevato questione di costituzionalità alla Corte Costituzionale, manifestando dubbi sulla compatibilità di tale principio, che impone la disapplicazione della prescrizione, con i principi supremi dell’ordine costituzionale italiano, nonché con il rispetto dei diritti inalienabili della persona. La Corte Costituzionale adiva quindi la Corte di Giustizia Europea mediante procedimento di rinvio pregiudiziale interrogandola in ordine alla compatibilità della regola enunciata dalla sentenza Taricco con il principio di legalità dei reati e delle pene previsto dalla Costituzione Italiana, principio che impone la prevedibilità, la determinatezza e l’irretroattività della legge penale.

La Corte di Giustizia nella sentenza in commento in primo luogo sottolinea che il principio di legalità dei reati e delle pene è principio proprio anche dell’Unione e che tale principio comprende:

        a. La prevedibilità del reato e della pena

        b. La determinatezza della legge penale

La legge deve definire in modo chiaro e preciso i reati e le pene, poiché ogni cittadino deve poter comprendere mediante lettura della norma ed eventualmente con l’aiuto dell’interpretazione che della norma viene fatta dai Giudici, quali siano gli atti e le omissioni che determinino la propria responsabilità penale.

       c. L’irretroattività della legge penale

Ciò significa che nel corso di un procedimento penale il Giudice non può sanzionare una condotta non vietata al tempo della commissione del reato ovvero aggravare il regime della responsabilità penale dei soggetti sotto processo.

Fatte queste premesse la Corte Europea afferma che è compito del Giudice italiano valutare se la disapplicazione della norma in materia di prescrizione determini o meno un’incertezza quanto al regime della prescrizione applicabile, incertezza che contrasterebbe con il principio di legalità.
Se incertezza vi fosse il Giudice italiano non sarebbe tenuto a disapplicare la prescrizione.

Continua quindi la Corte affermando che certamente per i fatti commessi prima della sentenza Taricco la disapplicazione comporterebbe la violazione del principio di legalità, mentre per i fatti commessi dopo varrebbe il principio della valutazione da parte del Giudice italiano.

La Corte però va oltre richiamando il legislatore italiano ad adeguare la legge ai doveri che l’Italia ha nei confronti della salvaguardia degli interessi finanziari dell’Unione, doveri che impongono obblighi di risultato precisi (evitare le frodi con una legislazione che preveda sanzioni effettive e dissuasive).

Quali debbano essere in concreto queste sanzioni è invece previsto dalla Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 Luglio 2017 (1371/2017) a cui gli Stati membri dovranno adeguarsi entro il 6 Luglio 2019 (articolo 12), ma quello che risulta chiaramente è un preciso richiamo al legislatore italiano di adeguarsi onde evitare che siano i Giudici ad intervenire.

Avv. Gladys Castellano

Link alla sentenza Corte Giust. UE C-42/17
Link alla Direttiva UE 2017/1371
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