IL DIRITTO E’ UNO STRUMENTO PER RISOLVERE I CONFLITTI SOCIALI

IL DIRITTO E’ UNO STRUMENTO PER RISOLVERE I CONFLITTI SOCIALI

Veron, 29 gennaio 2018. 

Il Dott. Massimo Vaccari, Giudice del Tribunale di Verona mi accoglie gentilmente nel suo studio per affrontare e chiarire le recenti novità giurisprudenziali della Corte di Cassazione in tema di diritto bancario.

Entrato in Magistratura nel 1994 il Dott. Vaccari ha ricoperto la carica di Presidente del Collegio Penale a Dipaola in Calabria, provincia di Catanzaro. Poi il trasferimento a Brescia come Gip e Gup per quattro anni e poi, nel 2004 il ritorno a Verona, Città di origine fin dai due anni di vita, anche se nativo di Alessandria.

C’è l’occasione di incontrare un Giudice fuori dai rapporti istituzionali.

Dott. Vaccari cosa è per Lei il Diritto?

Il Diritto è uno strumento per risolvere i conflitti sociali.

Sicuro, al cuore della questione.

Quali le branche del Diritto, come Giurista, la interessano maggiormente?

Il Diritto Finanziario,Il Diritto Societario, Il Diritto Bancario e la Contrattualistica.

L’applicazione del Diritto è notoriamente un’attività complessa. Quale potrebbe essere la via per migliorare l’applicazione delle Leggi?

Certamente aiuterebbe una maggiore chiarezza delle Leggi stesse, in modo da limitare il ventaglio interpretativo, che spesso genera problematiche nella corretta applicazione delle norme. Poter usufruire di leggi più certe e chiare consentirebbe affrontare il problema alla radice, per garantire una Giustizia più efficiente.

Oltre al Diritto quali sono le passioni?

La lettura, il Cinema e lo Sci, che pratico quando riesco, da appassionato.

Arriviamo quindi al tema specifico di questa intervista.

La nullità della fideiussione omnibus conforme allo schema ABI per violazione della normativa antitrust e la validità del contratto quadro di investimento sottoscritto dal solo cliente.    

Dottore parliamo della sentenza dello scorso 12 Dicembre della Cassazione (n.d.r. Cassazione Civile sez.1 n.29810 anno 2017) in tema di nullità della fideiussione omnibus per violazione della legge antitrust.
 
Quale sarà a suo avviso l’impatto di questa pronuncia sul contenzioso bancario?
 
Potrebbe avere effetti notevolissimi, perché potenzialmente investe tutti i contratti di fideiussione stipulati. Va però ben contestualizzata, perché bisogna sempre tenere presente che una pronuncia di nullità può essere chiesta solo nell’ipotesi in cui esista uno specifico interesse alla decisione. L’interesse deve sussistere, va allegato e provato.
 
Un interesse rilevante ai fini della dichiarazione di nullità può a suo avviso essere individuato nell’escussione della garanzia da parte della Banca o nella segnalazione della sofferenza in centrale rischi, per mancato pagamento da parte del Garante?
 
 
Ritengo che sì, in entrambi i casi sussisterebbe l’interesse a far valere la nullità del contratto di Fideiussione.
 
Qualora venisse quindi chiesta la nullità della fideiussione conforme allo schema ABI, quindi in pratica la fideiussione che, per le clausole in essa contenute, si trasforma in un contratto autonomo di garanzia, la nullità colpirebbe l’intero contratto di Garanzia o solamente le clausole specifiche introdotte nello schema ABI che la differenziano dalla fideiussione prevista dal codice civile?
 
La sentenza della Cassazione non lascia spazio a interpretazioni restrittive, la nullità della Garanzia è nullità dell’intero contratto. Il contratto è nullo nella sua interezza per effetto dell’accordo tra Istituti di credito restrittivo della concorrenza, ai sensi dell’art. 2 della legge n.287 10.10.1990.
 
Un altro argomento di rilevante attualità concerne la sentenza a Sezioni Unite della Cassazione  (n.d.r. Sentenza S.U. n.898 anno 2018) in tema di contratti di investimento cosiddetti “mono firma”.
La Cassazione ha stabilito il seguente principio di diritto:
“Il requisito della forma scritta del contratto-quadro relativo ai servizi di investimento, disposto dal D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 23, è rispettato ove sia redatto il contratto per iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente la sola sottoscrizione dell’investitore, non necessitando la sottoscrizione anche dell’intermediario, il cui consenso ben si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti”.
 
Cosa vuole dire in concreto?
 
La Cassazione ha risolto tutti i dubbi in ordine alla validità del contratto quadro di investimento sottoscritto solo dall’investitore. E’ quindi stabilito che è sufficiente ad integrare il requisito della forma scritta, previsto dall’art. 23 del decreto legislativo n.58, la sola sottoscrizione dell’investitore, purché vi sia la consegna di una copia del contratto al Cliente.
 
Nell’ipotesi di contenzioso, se fosse prodotto il contratto quadro sottoscritto dal solo investitore e il testo contrattuale contenesse una dichiarazione che desse atto dell’avvenuta consegna della copia al Cliente, questo sarebbe sufficiente ad integrare il requisito della validità del contratto?
 
Certamente la dichiarazione per avere valore confessorio sull’avvenuta consegna dovrebbe essere esaustiva e dovrebbe consentire la certa riconducibilità al contratto a cui si riferisca. E’ esaustiva e riconducibile al contratto una dichiarazione che faccia menzione dell’accordo intervenuto e che individui ad esempio il numero di pagine di cui si compone il documento. Avrei dei dubbi nell’ipotesi in cui fosse ad esempio contenuta in un foglio separato, proprio perché mancherebbe il requisito della certa riconducibilità.
Se la dichiarazione fosse riconducibile al contratto ed esaustiva sarebbe impugnabile soltanto se ricorressero i presupposti previsti dal codice civile, ossia concretamente se sia stata resa per errore.
 
A suo avviso nell’ipotesi di cliente consumatore la dichiarazione di cui stiamo parlando potrebbe integrare gli estremi di una clausola vessatoria?
 
Non ritengo che la dichiarazione relativa all’avvenuta consegna possa definirsi una clausola, perché  è una dichiarazione di scienza, ossia il riconoscimento di un fatto.
 
Un sentito ringraziamento al Dottor Vaccari per il tempo concesso per la realizzazione di questa intervista.
 
Avv. Gladys Castellano
 
Foto e intervista © Studio Castellano. Riproduzione riservata. E’ consentito esclusivamente il link all’articolo intero e originale
 
 
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