03 Mar AMMISSIONE AL PASSIVO FALLIMENTARE DEL CREDITO TRIBUTARIO OBBLIGHI DEL CURATORE
Questa breve nota è rivolta ai Curatori Fallimentari.
E’ nell’esperienza di tutti i giorni dei Curatori la constatazione che tra i primi, e sovente più importanti, creditori delle società fallite vi sia l’Agenzia delle Entrate.
E’ altrettanto noto che il Credito Tributario sia privilegiato e che, professionisti e creditori ipotecari a parte, il punto di “arresto” usuale della ripartizione dell’attivo sia il (parziale spesso) rimborso del Credito Tributario.
E’ quindi di fondamentale importanza per il Curatore valutare l’ammissione al passivo di detto credito.
Ai sensi dell’art.87 D.P.R. n.602/1973 l’Agenzia delle Entrate può chiedere l’ammissione al passivo sulla base del ruolo (in realtà viene presentato l’estratto di ruolo).
Il Giudice Delegato avrà l’esclusivo compito di verificare il titolo, ossia dovrà verificare che il Credito Tributario, di cui viene chiesta l’ammissione, sia un credito concorsuale.
Una volta ottenuta l’ammissione al passivo il credito sarà incontestabile, formandosi il giudicato.
Questa modalità comune di procedere alla formazione dello stato passivo può comportare la responsabilità del curatore.
Vado a spiegarmi:
Il Giudice Tributario è l’unico giudice competente a conoscere dell’estinzione del rapporto giuridico tributario.
In sede fallimentare quindi questo potere non compete al Giudice Delegato, il quale è chiamato esclusivamente a valutare la concorsualità del credito, non la sua veridicità/sussitenza.
Solo davanti al Giudice Tributario il Curatore potrà valutare se la cartella indicata nel ruolo è stata notificata, chiedendo l’esibizione della prova della notifica, solo davanti al Giudice Tributario il Curatore potrà valutare se la pretesa tributaria sia ancora esistente oppure si sia estinta per prescrizione (quasi sempre quinquennale) o altro.
Fatte queste brevi e semplici premesse risulta quindi assolutamente necessario che il Curatore, a difesa della massa dei creditori, intraprenda SEMPRE il ricorso tributario, prima dell’ammissione al passivo del credito dell’Agenzia delle Entrate.
La pendenza del ricorso tributario consentirà infatti al Giudice Delegato di ammettere, sulla base dell’estratto di ruolo, il credito dell’Agenzia delle Entrate con riserva, e quindi, in caso di verifica di estinzione dell’obbligazione tributaria davanti al Giudice tributario, saranno fatti salvi i diritti dei creditori aventi grado di privilegio inferiore al credito tributario e dei creditori chirografari.
Questa modalità di procedere è un obbligo per il curatore secondo il mio modo di vedere e ciò anche nell’ipotesi in cui il ricorso sia successivamente infondato.
E’ un ricorso al buio, ma è un ricorso necessario.
Avv. Gladys Castellano
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